… stavolta si è presa la Luna!

Dopo la vicenda della canzone di Rino Gaetano, utilizzata come “sigla” in una manifestazione politica senza alcun consenso degli aventi diritto, pensavamo davvero che i politici non si sarebbero spinti oltre. Ci sbagliavamo.

Ancora la politica a violare le canzoni 1
Gianni Togni

Un noto personaggio politico (un senatore, professore universitario, già ministro della Repubblica Italiana) ha avuto l’ardire di utilizzare la celeberrima canzone “Luna” di Gianni Togni e Guido Morra per uno spot politico per le elezioni amministrative nella città di Bari; con la sfrontatezza di cambiare il testo della canzone (in modo molto discutibile) e di sincronizzarne il risultato della dilettantesca registrazione nel video promozionale.

Ancora la politica a violare le canzoni 2

Il filmato ha iniziato a circolare in rete dal 6 maggio scorso, mentre Gianni Togni – accortosi pochi giorni dopo della deprecabile iniziativa – ha espresso pubblicamente di dissociarsi dalla vicenda, con ogni più ampia riserva di tutela.

Il politico si sarebbe chiarito e scusato con l’artista; ma, ciò nonostante, il video è ancora in rete.

Il fatto riveste una particolare gravità (maggiore rispetto agli episodi già trattati in queste pagine): stavolta l’utilizzo strumentale del brano musicale,

violare le canzoni senza autorizzazione a scopo di propaganda politica

senza autorizzazione e a scopi di propaganda politica, è stato anche inciso e sincronizzato in un video; ed ha subìto la grave “deformazione e modificazione” che, a norma di Legge, configura la violazione del diritto morale d’autore.

Come abbiamo già visto, infatti, ogni atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore, è vietato dall’art. 20 della Legge sulla protezione del diritto d’Autore.

Oltre al danno di natura morale ricevuto, gli autori potrebbero contestare e rivendicare un pregiudizio di natura economica, commisurabile – come minimo – con il c.d. “prezzo del consenso”, salvo ulteriore ristoro per aver la possibile perdita d’immagine nell’opinione pubblica.

Dopo questo ennesimo “scivolone” a danno della musica, la speranza è che almeno i politici si informino meglio sulle leggi che tutelano gli autori e gli interpreti; proprio loro che le leggi le scrivono e dovrebbero conoscerle.

 

Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni.

L’opera più diffusa della musica leggera è certamente la canzone; il testo e la musica possono avere una vita autonoma? 

L’opera più diffusa nella musica leggera è certamente la canzone: si compone della parte musicale (melodia, armonia e tempo) che si fonde con la parte testuale (le parole, che seguono la linea melodica del canto).

Una composizione musicale, quindi, con l’aggiunta delle parole; ma le due componenti si fondono tra di loro per dare vita ad una nuova creazione artistica: la canzone.

Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni
Mina e Lucio Battisti

Ma queste due parti della stessa opera possono avere una loro vita autonoma?

Qualche anno fa la stampa ho data risalto alla sentenza con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo le domande della Editrice Acqua Azzurra (società titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere di Battisti),

Il tribunale di Milano ha ordinato alla Sony di ritirare dal mercato tutti i cd “Le avventure di Lucio Battisti e Mogol 1 e 2

ha ordinato alla Sony di ritirare dal mercato tutti i cd “Le avventure di Lucio Battisti e Mogol 1 e 2”, e di risarcire il danno alla editrice milanese.

Ma vediamo in sintesi l’oggetto del contendere: la Sony aveva riprodotto a stampa nei libretti accompagnatori dei cd – senza autorizzazione della Acqua Azzurra – ben 76 testi di canzoni di Lucio Battisti.

L’editrice era insorta contro la major discografica assumendo che quest’ultima, riproducendo a stampa il testo letterario delle canzoni di Lucio Battisti,

aveva violato i diritti esclusivi di utilizzazione economica della parte testuale delle opere Il Tribunale di Milano ha accolto tale tesi, condannando la Sony.

Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni 1

Gli articoli giornalistici – e le numerose note correlate – avevano dato clamore a questa ennesima vittoria giudiziaria ottenuta dagli eredi di Lucio Battisti, salutata come una “novità assoluta” in materia di diritto d’autore.

Ma non è così: già in precedenza alcune etichette discografiche avevano convenuto in giudizio la RAI per il programma “Furore”,

attenzione alla riproduzione a scorrimento visuale dei testi delle canzoni

chiedendo l’accertamento e la dichiarazione di illiceità della diffusione e della riproduzione dei testi letterari di alcune opere musicali con lo schema del cosiddetto “karaoke” (riproduzione a scorrimento visuale del testo).

Anche in quel caso era stato affermato il principio della separazione e della indipendenza dei diritti vantati sul testo e sulla musica di una canzone:

viene affermato il principio di separazione tra il testo e la musica

la RAI avrebbe dovuto pagare i diritti separatamente perché la proiezione sullo schermo del testo di canzoni, insieme all’esecuzione dei brani musicali, costituisce un atto di riproduzione che necessita di una specifica autorizzazione da parte dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto.

Il Tribunale di primo grado dell’Unione Europea ha sentenziato che i marchi comunitari non possono contenere la parola ‘beatles’

I Beatles arrivarono in Italia, nel 1965, per il loro primo ed unico tour nel nostro paese; poche settimane prima avevano registrato “Help”. Il titolo di questo brano suona oggi come un presagio.

I baronetti inglesi, infatti, erano preoccupati per il continuo e costante assalto al loro marchio ‘Beatles’; ma il fenomeno è divenuto sempre più inarrestabile nel corso degli ultimi 50 anni: una vera offensiva che ancora oggi spazia tra la musica, la moda e il costume.

Gli intramontabili Beatles: la rima tra omaggio e plagio

Gli annali dell’epoca riportano che la settimana successiva ai concerti italiani i Beatles non avevano neanche un disco in hit-parade; ciò dimostra che nel 1965 i Beatles non godevano di grande popolarità in Italia.

Ma la ‘beatlemania’ nel nostro paese inizia proprio in quei giorni d’estate di oltre 50 anni fa, e da quel momento parte quell’arrembaggio ai Beatles che durerà ininterrottamente fino ai nostri giorni.

Ovviamente il settore in cui il fenomeno si è maggiormente manifestato è quello della musica: le canzoni dei Beatles sono state letteralmente prese d’assalto dai cantanti italiani.

Mina coraggiosa li propose in prima serata a Studio Uno

Una delle primissime a cimentarsi con il loro repertorio è stata Mina, a cui va riconosciuto il coraggio e la lungimiranza di proporli nella seguitissima prima serata di ‘Studio Uno’, ben 4 mesi prima del loro tour italiano.

Si contano circa 100 cover in italiano delle canzoni, il più delle volte proposte cantanti e gruppi poco noti per sfruttare la notorietà dell’originale.

Gli intramontabili Beatles: la rima tra omaggio e plagio 2
The_Beatles_con Jimmie_Nicol

Spesso, in questo mezzo secolo, i nostri Tribunali sono stati chiamati a tutelare il marchio  “beatles”: non solo con riferimento alla musica, ma all’intera immagine del gruppo.

Gli italiani sono stati tra i primi a sfruttare l’indotto della beatlemania

I tentativi  di contraffazione li ritroviamo nell’arte, nella cucina, nella moda. In quest’ultimo campo gli italiani sono stati tra i primi a sfruttare l’indotto della ‘beatlemania’, spesso senza alcuna autorizzazione.

Solo dopo molti anni, nel 2012, il Tribunale di primo grado dell’Unione Europea ha sentenziato che i marchi comunitari non possono contenere la parola ‘beatles’, poiché “i marchi ‘beatles’ e ‘the beatles’ godono di importante notorietà” e di un forte ”carattere distintivo”;

i marchi beatles e the beatles godono di importante notorietà

pertanto, secondo i giudici, consentire l’utilizzo della parola per distinguere un altro prodotto o servizio indurrebbe il grande pubblico a ”pensare immediatamente” ai Beatles e ai loro prodotti.

La sentenza, però, resta ampiamente disattesa: basta fare un giro sul web per trovare penne, appendiabiti, stivaletti, spillette, porta-tablet, lampade etc. a marchio ‘beatles’.

I “diritti morali” d’autore, rappresentano veri e propri diritti della personalità

La “questione morale” del diritto d’autore 2

Nascono in capo all’autore al momento della creazione dell’opera e non possono essere trasferiti, nemmeno dopo la sua morte.

Anna Gaetano, sorella ed unica erede del compianto artista Rino Gaetano, ha espresso il forte dissenso all’utilizzo del brano “Ma il cielo è sempre più blu” in una recente manifestazione politica: «Siamo stufi: le canzoni di Rino Gaetano non vengano più utilizzate dalla politica».

E ancora: «Non voglio che la musica di Rino sia mischiata alla politica – spiega Anna – Non mi piace che venga utilizzato così, mi dissocio. Sono la sorella, posso dire la mia?» (da Corriere della Sera, di Redazione Politica, 11 dicembre 2018).

Può dissociarsi e addirittura impedire che le canzoni vengano utilizzate

Certo che può dire la sua; e, oltre a dissociarsi ed esprimere la critica, potrebbe addirittura impedire che le canzoni del fratello vengano utilizzate strumentalmente dagli apparati politici per chiari scopi propagandistici.

La “questione morale” del diritto d’autore 1
Rino Gaetano

Anche dopo la cessione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, infatti, l’autore conserva il diritto di rivendicarne la paternità  e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

A stabilirlo è l’art. 20 della Legge sul diritto d’Autore (L. n. 633/1941).

Si tratta dei “diritti morali” d’autore, che rappresentano veri e propri diritti della personalità: nascono in capo all’autore al momento della creazione dell’opera e non possono essere trasferiti, nemmeno dopo la sua morte.

I diritti morali di paternità ed integrità dell’opera sopravvivono anche dopo la morte dell’autore

Tuttavia, i diritti morali di paternità ed integrità dell’opera sopravvivono anche dopo la morte dell’autore, senza alcun limite di tempo; trattandosi di diritti della personalità, gli eredi acquistano la facoltà di farli valere a difesa dell’immagine e della personalità dell’autore defunto.

È evidente che la sorella del grande artista calabrese ritenga che l’utilizzo di quel famoso brano possa essere travisato in una logica di esaltazione politica, con conseguente lesione della personalità dell’artista scomparso.

La canzone, infatti, non contiene affatto tale connotazione politica, «con un risultato finale, quindi, completamente estraneo alle espressioni interpretative originali dell’artista stesso e piegato a un messaggio politico ancor più alieno a lui» (in tal senso, testualmente, si espresse il Tribunale di Bari nel 2012 in una sentenza relativa alla lesione dell’identità personale dell’immagine del grande Totò).

La lesione all’identità personale dell’artista scomparso potrebbe riguardare il profilo intellettuale e artistico e quello politico: se il grande Rino fosse ancora in vita avrebbe impedito che un partito politico strumentalizzasse le proprie canzoni.

In fondo anche Nino D’Angelo, nel 2015, aveva legittimamente diffidato lo stesso partito politico dall’utilizzare la sua “Jamme ja” (cantata con Maria Nazionale al Festival di Sanremo 2010).

Non solo opere musicali 

Il diritto d’autore non riguarda solo le opere musicali, ma si occupa di tutelare le opere dell’ingegno,  di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; oggetto di tutela sono anche i programmi per elaboratore (hardware e software) e le banche di dati.Non solo musica: le altre opere creative tutelate dalla legge 2

L’esclusione da questa straordinaria protezione riguarda le semplici idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli delle sue interfacce.

Per le banche dati (raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti resi accessibili attraverso in modo sistematico e metodico) la tutela non si estende ai loro contenuti, ma riguarda solo la loro complessiva sistemazione e il sistema per consentirne accesso.

Opere coreografiche e pantomimiche tutelate dalla legge

Anche le opere coreografiche e pantomimiche sono tutelate dalla legge, purché delle stesse sia fissata la traccia per iscritto o in qualunque altro modo (per queste opere è spesso difficile comprendere la linea di confine tra la creazione dell’autore e l’apporto creativo dell’interprete).

Tutela delle espressioni dell’arte della raffigurazione

Sicuramente sono tutelate le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia: insomma, tutte le espressioni dell’arte della raffigurazione. Oltre al cinema (muto o sonoro), sono oggetto di tutelale opere delle fotografie e quelle espresse con procedimento analogo a quello fotografico.Non solo musica: le altre opere creative tutelate dalla legge 1

Ma questa elencazione è soltanto esemplificativa; è possibile, infatti, comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente previste dalla Legge (si pensi, ad esempio, al format radiotelevisivo, o allo script per uno spot pubblicitario) o ancora non ben definite; quindi l’elenco è in continua e costante evoluzione.

Requisito del carattere creativo: novità e originalità

Affinché una di queste opere possa ricevere la tutela dalla legge è necessario, però, che abbia il requisito del carattere creativo (novità e originalità) e che la creazione sia il risultato di un’attività dell’ingegno umano.

Insomma, le opere creative per essere tutelate devono essere davvero originali (e non banali) e devono essere oggettivamente “nuove” nei propri elementi essenziali e caratterizzanti.

Vedremo in seguito quanto sia complicato dimostrare la sussistenza di questi requisiti, specialmente in caso di contestazione o di conflitto tra più autori.

 

 

Nel momento stesso in cui un’opera artistica viene creata nasce anche il diritto d’autore

Nel momento stesso in cui un’opera artistica viene creata nasce anche il diritto d’autore (come è scritto nel codice civile, all’art. 2576: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”).

Può sembrare una considerazione scontata, ma – se si guarda oltre e si osserva quale grande importanza la Legge riserva all’opera degli autori – possiamo scoprire un mondo ‘parallelo’ e altrettanto affascinante che accompagna la nascita e la divulgazione dell’opera musicale: quella “creatura” unica ed irripetibile che prima non c’era, e che – soltanto grazie alla singolare vocazione artistica – è venuta alla luce.

Principi generali del diritto d’autore nella musica

Affinché il diritto nasca e possa essere tutelato è anche necessario che l’opera venga esternata e resa percepibile al di fuori della sfera personale dell’autore; ricordiamo, infatti, che l’autore ha anche la facoltà di non divulgare mai la sua opera: il c.d. diritto di inedito).

La conoscenza del diritto d’autore – anche se in grandi linee – è necessaria per gli artisti della musica e per tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo; quello dell’autore è un diritto assoluto: può essere vantato e rivendicato nei confronti di chiunque, ed è talmente importante che ha una durata molto superiore rispetto alla stessa esistenza del titolare (70 anni dopo la sua morte).

Principi generali del diritto d’autore nella musica 3

Questo diritto ha per oggetto non il bene su cui si concreta e si esprime la creazione (es. il disco, lo spartito, il CD o il libro etc.), bensì l’idea stessa che si è realizzata attraverso l’opera creata.

Vedremo in seguito che, oltre ai diritti di sfruttamento economico, la legge riserva particolare attenzione ai diritti morali, cioè quei diritti che tutelano la personalità dell’autore, il quale potrà decidere se e quando pubblicare l’opera, rivendicarne la paternità e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa.

Nel momento stesso in cui un’opera artistica viene creata nasce anche il diritto d’autore

Nel momento stesso in cui un’opera artistica viene creata nasce il diritto d’autore.

Come è scritto nel codice civile, all’art. 2575: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

L’importanza che la legge riserva all’opera degli autori

Può sembrare una considerazione scontata, ma – se si guarda oltre, e si osserva quale grande importanza la Legge riserva all’opera degli autori – possiamo scoprire un mondo ‘parallelo’ e altrettanto affascinante che accompagna la nascita e la divulgazione dell’opera musicale: quella “creatura” unica ed irripetibile che prima non c’era, e che – soltanto grazie alla singolare vocazione artistica – è venuta alla luce.

Principi generali del diritto d’autore nella musica

Affinché il diritto nasca e possa essere tutelato è anche necessario che l’opera venga esternata e resa percepibile al di fuori della sfera personale dell’autore; ricordiamo, infatti, che l’autore ha anche la facoltà di non divulgare mai la sua opera: il c.d. diritto di inedito).

La conoscenza del diritto d’autore – anche se in grandi linee – è necessaria per gli artisti della musica e per tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo.

Quello dell’autore è un diritto assoluto

Quello dell’autore è un diritto assoluto: può essere vantato e rivendicato nei confronti di chiunque, ed è talmente importante che ha una durata molto superiore rispetto alla stessa esistenza del titolare (70 anni dopo la sua morte).

Principi generali del diritto d’autore nella musica 1

Questo diritto ha per oggetto non il bene su cui si concreta e si esprime la creazione (es. il disco, lo spartito, il CD o il libro etc.), bensì l’idea stessa che si è realizzata attraverso l’opera creata.

La legge oltre ai diritti di sfruttamento riserva particolare attenzione ai diritti morali

Oltre ai diritti di sfruttamento economico, la legge riserva particolare attenzione ai diritti morali, cioè quei diritti che tutelano la personalità dell’autore, il quale potrà decidere se e quando pubblicare l’opera, rivendicarne la paternità e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa.

Immagine, nome e diritti della personalità degli artisti: la tutela artistica non è riferita solo alle opere e al diritto d’autore. 

Apriamo questo spazio parlando della tutela dell’immagine, del nome e dei diritti della personalità degli artisti e/o persone note.

Tematica di estremo interesse, raramente definita con sentenze dei giudici, perché spesso le parti risolvono i conflitti con accordi riservati.

Ci sono, però, alcuni precedenti che confermano quanto la nostra normativa di settore sia molto efficace per questo tipo di tutela, nonostante la contraria e diffusa opinione.

La tutela artistica 1

Uno dei primi casi riguardava il leggendario calciatore Sandro Mazzola: una società di giocattoli aveva messo in commercio un pupazzo con le sue fattezze, senza chiedergli alcun consenso.

Mazzola nel 1979 vinse la causa, la Cassazione in questo caso si ispirò addirittura al suo precedente (1975) che aveva riguardato l’abuso delle immagini della Regina Soraya di Persia.

Più recente, il “caso Hepburn”: i figli dell’attrice, titolari del diritto a prestare il consenso per l’utilizzo del nome e dell’immagine della madre, hanno contestato ad una società italiana l’utilizzo indebito dell’immagine dell’attrice, chiedendo il risarcimento dei danni.

La società ha negato ogni addebito precisando che – per le pubblicità – aveva utilizzato una modella “sosia” che osservava la vetrina di una gioielleria.

La tutela artistica 6

Il Tribunale di Milano (2014) ha dato ragione agli eredi e condannato la società: la tutela dell’immagine si estende anche a elementi non direttamente riconducibili alla persona stessa (abbigliamento, ornamenti, trucco), poiché nella mente del consumatore richiamano quel personaggio cui essi sono legati.

Questa stessa impostazione era stata data dal Pretore di Roma nel 1984: aveva accolto le domande di Lucio Dalla che contestava a una produttrice di apparecchi musicali l’utilizzo dell’immagine di uno zucchetto e di un paio di occhialetti a binocolo.

La tutela artistica 4

Il cantante ha dimostrato che questi due oggetti costituivano gli elementi distintivi della sua attività artistica e che il loro uso senza autorizzazione per fini pubblicitari doveva ritenersi illecito.

Nel concetto d’immagine, quindi, non rientrano soltanto le fattezze della persona, ma anche altri elementi che consentano l’identificazione della persona stessa.

 

A volte, come accaduto a Shakira, il nome e/o l’immagine della persona nota formano oggetto di marchi d’impresa: in questi casi la tutela è data dall’art. 8 del Codice delle Proprietà Intellettuali (Ritratti di persone, nomi e segni notori) che vieta assolutamente tale utilizzo indebito.

a cura di Italo Mastrolia

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