A rispondere sarà l’Avvocato Renato Moraschi.
Cominciamo quindi dal diritto d’autore.
Il diritto d’autore è la tutela legislativa posta a salvaguardia delle opere d’ingegno.
Le azioni di difesa del diritto di autore esperibili in sede civile mirano al soddisfacimento del titolare del diritto sostanziale a che siano interdette violazioni dei diritti di utilizzazione economica e del diritto morale riconosciuti dalla LDA (Legge sul Diritto d’Autore, ndr).
i) l’accertamento della titolarità del diritto d’autore; ii) l’inibitoria dell’attività illegittima in violazione del diritto; iii) la rimozione e la distruzione degli esemplari che costituiscono il frutto dell’illecito accertato; iiii) il risarcimento del danno subito dal titolare del diritto leso.
Il diritto morale di autore non soffre limitazioni temporali,
Attualmente la durata normale dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è per “tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte” (art. 25 LDA).
Riassumendo…
- Il diritto d’autore tutela ogni opera artistica. La legge regolatrice è quella del Paese in cui si fa richiesta di questa tutela.
- Difendere un diritto d’autore significa interdirne ogni eventuale violazione. Una volta accertato il titolare dell’opera, si può andare dalla semplice inibizione di chi ha violato il diritto d’autore fino al risarcimento del danno subito dall’artista.
- Dal punto di vista economico, dura normalmente fino a 70 anni dopo la morte del suo proprietario. Dal punto di vista morale, invece, chi crea un’opera ne rimane proprietario per sempre. Gli eredi potranno sempre esercitarne i diritti. Senza però pretendere riconoscimenti economici.