Le cover e i diritti SIAE: tutto va dichiarato
Cover e diritti d’autore. Tema scottante che, ponendo molti sotto l’egida del “Così fan tutti”, finisce troppo spesso per essere banalizzata. Invece, sebbene si chiuda un occhio tante volte di fronte a certe irregolarità, la legge è anche qui molto chiara.
Le cover, a prescindere da quanto durino, devono essere sempre dichiarate.
È proprio delle cover che parla la lettera di Laura per questa nuova puntata di LegalPop.
In fondo alla pagina la nostra traduzione della risposta dal linguaggio Legal a quello Pop chiarirà in modo sintetico tutto i dubbi, che l’Avvocato Moraschi come sempre ci risolve impeccabilmente e in maniera molto più completa.
Se anche tu hai una domanda da porre all’Avvocato, scrivici a redazione@musica361.it.
Gentile Avvocato,
qualche sera fa assistevo a un concerto in piazza. A un certo punto dal pubblico qualcuno ha iniziato a chiedere all’artista, che interpretava solo cover di cantautori, di esibirsi in un brano. Lui non ha seguito la richiesta, ammettendo che “se si dovessero fare tutte lo spettacolo durerebbe giorni”. Mi sono chiesta: non è che non le canta per un conflitto di diritti d’autore?
Se si accennano anche poche note di una cover non dichiarata nella scaletta, bisogna pagare i diritti SIAE?
Ci si può esibire in una improvvisazione rispetto a quanto preannunciato?
Laura (Milano)
Risponde l’Avvocato:
È necessario fare un breve cenno sul diritto di esecuzione ovvero il diritto esclusivo di eseguire le proprie opere dinanzi al pubblico.
Nel concetto di esecuzione rientrano sia la performance live di un artista esecutore, sia la diffusione di una musica registrata tramite un impianto audio; quello che rileva è la presenza del pubblico nel luogo ove l’esecuzione è effettuata.
La circostanza che il brano venga eseguito in parte non rileva ai fini della LDA e della conseguente compilazione del Borderò, salvo casi particolari.
Se il brano non era previsto in scaletta e venisse comunque eseguito si dovrà procedere ad integrare ovvero ad inserirlo nella compilazione del borderò cartaceo o elettronico che deve essere compilato ai fini Siae.
DAL LEGAL AL POP
Si ha piena libertà di esibirsi senza obbligo di dichiarare niente se, e solo se, la canzone in questione è composta dallo stesso interprete.
Qualunque brano diffuso in presenza di un pubblico (attraverso un registratore o con una cover live) deve essere dichiarato nella compilazione del Borderó.
Una eventuale improvvisazione non esonera da questo obbligo, da potere assolvere invece anche successivamente all’esibizione. Non esiste un “tariffario forfait” e, come al solito, la prassi generale seguita “popolarmente” non implica una regolamentazione.