I diritti di un produttore spiegati dall’Avvocato Moraschi
Un produttore quale diritto ha essenzialmente rispetto a un brano a cui lavorato?
Se è vero che chiunque può incidere cover (come abbiamo visto in passato) purché siano dichiarate, quali possibilità ha un produttore di decidere se il suo brano possa essere utilizzato?
Praticamente nessuna, ecco perché.
Lo vediamo attraverso la domanda di Antonio, che questa settimana scrive alla nostra rubrica LegalPop, a cui risponde come sempre l’Avvocato Renato Moraschi. In fondo alla pagina, la nostra traduzione della risposta dal linguaggio legal a quello pop.
Se anche tu hai una storia da raccontarci e una domanda da fare all’Avvocato, scrivici a redazione@musica361.it.
Buongiorno,
sono musicista di una giovane band. Recentemente la nostra musica è stata riutilizzata da un artista come sigla di un suo evento, per la quale siamo stati anche pagati. Tutto in regola insomma.
Essendo oltre che cantante anche un produttore, però, non dovrei autorizzare io stesso l’utilizzo della musica prima ancora che mi venga riconosciuto un compenso?
Grazie,
Antonio (Biella)
Risponde l’Avvocato:
Un produttore può autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi. A lui, come all’artista interprete ed esecutore, non è però riconosciuto un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, ma un diritto a compenso per le utilizzazioni proprie di tale diritto.
L’art. 73 l.d.a. prevede infatti che “il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati“. Tali utilizzazioni sono chiamate, nel gergo tecnico, “utilizzazioni secondarie del fonogramma“.
Tale diritto a compenso spetta anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro (art. 73-bis l.d.a.).
DAL LEGAL AL POP
Il produttore ha diritto di autorizzare la riproduzione dei fonogrammi, ossia dei primi suoni fissati. La musica già pubblicata, però, può essere riprodotta da tutti: è la cosiddetta utilizzazione secondaria del fonogramma. Al produttore spettano invece i diritti di compensi su tali riproduzioni.