Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni

Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni.

L’opera più diffusa della musica leggera è certamente la canzone; il testo e la musica possono avere una vita autonoma? 

L’opera più diffusa nella musica leggera è certamente la canzone: si compone della parte musicale (melodia, armonia e tempo) che si fonde con la parte testuale (le parole, che seguono la linea melodica del canto).

Una composizione musicale, quindi, con l’aggiunta delle parole; ma le due componenti si fondono tra di loro per dare vita ad una nuova creazione artistica: la canzone.

Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni
Mina e Lucio Battisti

Ma queste due parti della stessa opera possono avere una loro vita autonoma?

Qualche anno fa la stampa ho data risalto alla sentenza con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo le domande della Editrice Acqua Azzurra (società titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere di Battisti),

Il tribunale di Milano ha ordinato alla Sony di ritirare dal mercato tutti i cd “Le avventure di Lucio Battisti e Mogol 1 e 2

ha ordinato alla Sony di ritirare dal mercato tutti i cd “Le avventure di Lucio Battisti e Mogol 1 e 2”, e di risarcire il danno alla editrice milanese.

Ma vediamo in sintesi l’oggetto del contendere: la Sony aveva riprodotto a stampa nei libretti accompagnatori dei cd – senza autorizzazione della Acqua Azzurra – ben 76 testi di canzoni di Lucio Battisti.

L’editrice era insorta contro la major discografica assumendo che quest’ultima, riproducendo a stampa il testo letterario delle canzoni di Lucio Battisti,

aveva violato i diritti esclusivi di utilizzazione economica della parte testuale delle opere Il Tribunale di Milano ha accolto tale tesi, condannando la Sony.

Parole, parole… la tutela del testo delle canzoni 1

Gli articoli giornalistici – e le numerose note correlate – avevano dato clamore a questa ennesima vittoria giudiziaria ottenuta dagli eredi di Lucio Battisti, salutata come una “novità assoluta” in materia di diritto d’autore.

Ma non è così: già in precedenza alcune etichette discografiche avevano convenuto in giudizio la RAI per il programma “Furore”,

attenzione alla riproduzione a scorrimento visuale dei testi delle canzoni

chiedendo l’accertamento e la dichiarazione di illiceità della diffusione e della riproduzione dei testi letterari di alcune opere musicali con lo schema del cosiddetto “karaoke” (riproduzione a scorrimento visuale del testo).

Anche in quel caso era stato affermato il principio della separazione e della indipendenza dei diritti vantati sul testo e sulla musica di una canzone:

viene affermato il principio di separazione tra il testo e la musica

la RAI avrebbe dovuto pagare i diritti separatamente perché la proiezione sullo schermo del testo di canzoni, insieme all’esecuzione dei brani musicali, costituisce un atto di riproduzione che necessita di una specifica autorizzazione da parte dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto.

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Italo Mastrolia
Italo Mastrolia
Avvocato, si occupa di diritto d’autore e delle comunicazioni; appassionato di musica italiana e del patrimonio culturale in genere. Collaboratore esterno della RAI, è stato conduttore-narratore in alcuni programmi televisivi di RAI 1. Relatore in conferenze e seminari che trattano le tematiche legate al diritto d’autore. Scrive canzoni e testi per le musiche di altri compositori.
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